
Di Francesco MELONI – Avvocato penalista.
Nella giornata di mercoledì 2 marzo, al termine di un lungo e travagliato percorso parlamentare, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge in tema di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.
Si tratta di un intervento organico che opera su più livelli, apportando rilevanti modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e al Codice della strada.
Nel prosieguo, le più importanti novità apportate dalla riforma.
- A) Le nuove fattispecie colpose di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.
In primo luogo, il provvedimento legislativo introduce – quali fattispecie autonome di reato di natura colposa – gli articoli 589 bis e 590 bis c.p..
A.1) Art. 589 bis c.p., “Omicidio stradale”.
L’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito, nell’ipotesi semplice e non circostanziata, con la pena della reclusione da due a sette anni (art. 589 bis comma 1 c.p.).
La norma incriminatrice prevede numerose circostanze aggravanti a effetto speciale, foriere di un sensibile inasprimento del trattamento sanzionatorio.
L’omicidio colposo commesso ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186 comma 2 lett. c) C.d.s.), ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.s.), è punito con la pena della reclusione da otto a dodici anni (art. 589 bis comma 2 c.p.). Alla medesima pena soggiace il conducente professionale che versi in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (art. 589 bis comma 2 c.p.).
L’omicidio stradale commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. b) C.d.s.) è sanzionato con la reclusione da cinque a dieci anni (art. 589 bis comma 4 c.p.).
La medesima pena della reclusione da cinque a dieci anni è comminata qualora l’evento letale si sia verificato in conseguenza delle seguenti violazioni del Codice della strada, tassativamente individuate dal Legislatore (art. 589 bis comma 5 c.p.):
- aver proceduto, all’interno di un centro urbano, a una velocità pari o superiore al doppio rispetto a quella consentita e comunque non inferiore ai 70 km/h, ovvero, su strade extraurbane, a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- aver attraversato un’intersezione con il semaforo rosso, ovvero circolando contromano;
- aver operato una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, ovvero a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua.
Sono altresì previste due circostanze aggravanti a effetto comune (aumento della pena di un terzo) per l’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, nonché per il caso in cui il veicolo sia di proprietà del conducente e risulti privo di assicurazione obbligatoria (art. 589 bis comma 6 c.p.).
In caso di omicidio colposo plurimo, ovvero di omicidio colposo e di lesioni in danno di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo. In tal caso, la pena non può superare il limite massimo di diciotto anni di reclusione (art. 589 bis ultimo comma c.p.).
L’art. 589 bis comma 7 c.p. prevede inoltre una circostanza attenuante a effetto speciale, con conseguente riduzione della pena sino alla metà, per l’ipotesi in cui l’evento mortale non sia esclusiva conseguenza della condotta attiva od omissiva posta in essere dal conducente.
Da ultimo, il termine di prescrizione del delitto di omicidio stradale è raddoppiato (art. 157 ultimo comma c.p.): sul punto, dunque, la riforma ha inteso confermare le modifiche alla disciplina della prescrizione già apportate dal cosiddetto “Pacchetto sicurezza”, D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 125.
A.2) Art. 590 bis c.p., “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”.
Il reato colposo di lesioni personali stradali ricalca la struttura del delitto di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis c.p., mutuandone le medesime circostanze aggravanti e attenuanti.
Il trattamento sanzionatorio di base del delitto di lesioni personali colpose gravi e gravissime, commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 590 bis comma 1 c.p.), permane sostanzialmente invariato: la nuova norma incriminatrice prevede la pena della reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni colpose gravi e da uno a tre anni per le lesioni colpose gravissime. Tuttavia, rispetto alla previgente formulazione dell’art. 590 comma 3 c.p. – che prevedeva la pena alternativa della reclusione o della multa – il fatto è oggi sanzionato con la sola pena detentiva.
Per contro, è previsto un sensibile inasprimento del trattamento sanzionatorio in relazione al delitto di lesioni colpose cagionate da un conducente che presenti un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S.), ovvero che si trovi in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.). In tal caso, la norma incriminatrice prescrive la pena della reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Alle stesse pene soggiace il conducente professionale che, versando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, abbia cagionato a taluno lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 bis comma 2 c.p.).
Il delitto di lesioni personali colpose commesse in presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S.) è sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi in caso di lesioni gravi e da due a quattro anni in caso di lesioni gravissime (art. 590 bis comma 4 c.p.).
Le medesime pene sono comminate qualora l’evento lesivo si sia verificato in conseguenza delle violazioni del Codice della strada già tassativamente individuate dall’art. 589 bis comma 5 c.p..
L’art. 590 bis c.p. contempla inoltre le stesse circostanze attenuanti e aggravanti previste dall’art. 589 bis commi 6, 7 e 8 c.p..
Infine, analogamente a quanto prescritto in tema di omicidio stradale, in caso di lesioni colpose plurime si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo. In tal caso, la pena non può superare il limite massimo di sette anni di reclusione (art. 590 bis ultimo comma c.p.).
- B) La fuga del conducente e il computo delle circostanze.
Gli artt. 589 ter e 590 ter c.p. prescrivono un aumento di pena da un terzo a due terzi per l’ipotesi in cui il conducente, successivamente al sinistro, si sia dato alla fuga.
Manca, per contro, la previsione di qualsivoglia circostanza attenuante nei confronti del conducente che, nell’immediatezza del sinistro, si sia fermato per prestare soccorso e assistenza in favore della persona offesa.
In deroga alla disciplina generale in tema di bilanciamento delle circostanze del reato, l’art. 590 quater c.p. preclude qualsivoglia giudizio di equivalenza o di prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti – eccettuate le quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p.- rispetto alle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589 bis e 590 bis c.p..
- C) Le principali modifiche al Codice di procedura penale.
È previsto l’arresto obbligatorio in flagranza in relazione al delitto di omicidio stradale, ove il conducente presenti un tasso alcolemico superiore 0,8 g/l o a 1,5 g/l (art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S.), ovvero versi in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 380 comma 2 lett. m quater c.p.p.). È previsto, altresì, nelle medesime ipotesi, l’arresto facoltativo in flagranza in relazione al reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art, 381 comma 2 lett. m quinquies c.p.p.).
I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali sono stati espressamente ricompresi nel novero delle fattispecie in relazione alle quali il Giudice, con ordinanza motivata, può disporre anche d’ufficio l’esecuzione coattiva del prelievo di campioni biologici (artt. 224 bis e 359 bis c.p.p.).
In tali ipotesi, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti e ove vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il Pubblico Ministero può disporre il prelievo coattivo con decreto motivato.
Inoltre, in deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 359 bis comma 2 c.p.p., “il decreto e gli ulteriori provvedimenti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto” (sic!) (art. 359 bis comma 3 bis c.p.p.). In ogni caso, entro le 48 ore successive, il Pubblico Ministero deve chiedere la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al Giudice per le indagini preliminari, il quale deve provvedere al più presto e comunque entro le 48 ore successive.
Da ultimo, il reato di lesioni colpose stradali è ora ricompreso nel novero delle fattispecie in relazione alle quali è disposta la citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica (art. 550 comma 2 lett. e bis c.p.p.).
- Le disposizioni di coordinamento e le principali modifiche al Codice della strada.
Ai sensi dell’art. 189 comma 8 C.d.s., quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, il conducente che si fermi e presti assistenza alla persona offesa, ponendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non soggiace all’arresto facoltativo in flagranza.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, anche laddove sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, determina la revoca della patente (art. 222 C.d.s.). A seconda della gravità della condotta, il conducente non può conseguire una nuova patente di guida prima che sia decorso un periodo intercorrente tra i 5 e i 30 anni dal provvedimento di revoca.
Infine, ai sensi dell’art. 223 C.d.s., in relazione ai delitti di omicidio e di lesioni personali stradali è disposto il ritiro della patente. Il Prefetto, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità del conducente, può sospendere provvisoriamente la patente sino a un massimo di 5 anni. In caso di pronuncia di sentenza di condanna non definitiva la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata dal Prefetto sino a un massimo di 10 anni.
Ed io, per aver fratturato in manovra un piede ad una signora distratta, (prognosi oltre 40gg), dopo 25 anni di patente immacolata sto rischiando tutto questo!?
Ma stiamo scherzando?
Alla faccia dello snellimento dei processi promesso ai quattro venti.
E’ da un mese che non vivo più al solo pensiero della sospensione/revoca della patente e della pena detentiva, per ‘sto piede..
Il pedone ha trovato soldi facili, com’era una volta per il colpo di frusta per l’automobilista tamponato.
L’automobilista, invece, ha trovato una Legge iniqua, punitiva in maniera sproporzionata, terroristica e forse anche incostituzionale per gli art 3 e 10 (prima riga) della Stessa Costituzione.
Bisognerebbe responsabilizzarlo un po’ di più il pedone; alla fine è anch’esso un utente della strada e come tale dovrebbe aprire bene gli occhi quando l’attraversa:
forse se si sentisse un po’ meno tutelato starebbe più attento.
CAMBIATE SUBITO LA LEGGE o fra sei mesi ci sarà un caos immenso, basti pensare ai sinistri mensili in città come Roma o Milano.
Grazie.
Buongiorno avvocato, avrei alcune domande molto sintetiche da porle:
Circa due mesi fa a seguito di un incidente stradale (io in moto e la controparte in auto), ho subito un danno fisico che supera i 40giorni di prognosi (siamo a 60) più eventuali danni morali e psicologici da forte trauma (non so come saranno quantificati) e forte timore di perdere il lavoro a tempo determinato in scadenza a fine anno, che potrà essere rinnovato a tempo indeterminato se non ci saranno aggravamenti nella prognosi). Il danno è tutto certificato da verbale di PS, ospedalizzazione di 5giorni, referti di RX, RM, referti ortopedici, referto e certificato INAIL (in quanto incidente avvenuto nella tratta casa-lavoro).
Ad oggi l’assicurazione non ha ancora stabilito la responsabilità del sinistro in attesa del verbale ufficiale della polizia locale, ma la polizia stessa in recente convocazione in centrale mi ha anticipato che essendoci nel sinistro un ferito con prognosi >40giorni avverrà denuncia alle autorità competenti, in accordo con la nuova legge sull’Omicidio stradale e lesioni gravi. Vorrei chiedere:
1) ho subito lesioni gravi, ci sarà un risarcimento per me “diverso” (o meglio più importante) essendoci questa denuncia per omicidio stradale?
2) per il risarcimento del danno fisico ( di 40giorni) devo comunque prendere un avvocato? quanto tempo ho per farlo a seguito del sinistro?
3) nel caso di concorso di colpa, è consigliabile comunque prendere un avvocato o non è economicamente conveniente?
Grazie per l’attenzione e spero mi possa rispondere.