
Daniele Lonardo – Assegnista di Ricerca, Università degli Studi di Torino, Facoltà Giurisprudenza –
La scatola nera, in gergo tecnico Event Data Recorder (EDR) o Black box in ambito assicurativo, è un dispositivo elettronico portatile dotato di un localizzatore GPS collegato ad una centrale remota tramite una scheda telefonica ed in grado di registrare e memorizzare la condotta tenuta dal conducente in occasione di un sinistro stradale ed identificare la posizione, velocità e direzione di marcia del veicolo. Il dispositivo è in grado di misurare l’accelerazione del veicolo a seguito di un incidente, offre la possibilità di ricostruire la dinamica di un sinistro ed agevola il ritrovo del mezzo in caso di furto: dai dati accelerometrici, è infatti possibile individuare differenze o discordanze con riferimento sia al tipo di danno contestato che con riferimento all’ubicazione del veicolo nello spazio e nel tempo. Secondo gli esperti di infortunistica stradale le scatole nere, pur rappresentando un valido aiuto per avvicinarsi alla soluzione dei casi, mancano di precisione: il dato più accurato è quello relativo al profilo accelerometrico (negativo o positivo) il quale, tuttavia, deve essere “pulito” da sollecitazioni divaganti e deve essere assunto con un’approssimazione che deriva da un rilevo indiretto posto che il satellite con il quale viene effettuata la triangolazione si trova a chilometri di distanza dalla Terra e l’errore su tali misurazioni è presente e non indifferente. Lo scarto temporale tra la reale velocità mantenuta dal veicolo in un determinato momento e quella registrata dal dispositivo dipende dal ritardo di segnale del satellite e tale scarto pesa considerevolmente soprattutto nei casi in cui l’automobilista abbia, anche di poco, superato i limiti di velocità o nei casi di sinistri avvenuti ad un incrocio[1]. Inoltre, tralasciando il valore di attendibilità che varia in base al modello installato ed alla qualità del segnale emesso e trasmesso, occorre rilevare che la scatola nera non fornisce “risultanze” bensì “dati” i quali, facendo parte di un quadro di evidenze da analizzare ed elaborare, necessitano di un’attenta interpretazione tecnica ad opera di uno specialista altrimenti rischiano di portare a conclusioni forvianti con attribuzioni di responsabilità basate su valutazioni parziali.
La Legge 4 agosto 2017 n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza, all’articolo 145 bis, primo comma, afferma “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico [… ] le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono fruibili alle parti”. Due sono gli elementi cardine di questo articolo: (i) il fatto che alle risultanze tracciate dalla scatola nera sia attribuito il valore di “piena prova”, superabile soltanto attraverso l’ardua dimostrazione (out-out) dell’avaria o manomissione attraverso una consulenza tecnica (CTU) ovvero allegando elementi probatori testimoniali; (ii) la fruibilità delle prove alle parti rappresenta un importante passo avanti rispetto al precedente disegno di legge “Concorrenza” in quanto apre la strada verso una dialettica più equa tra le parti e più rispettosa del principio del giusto processo. Addossare l’onere probatorio alla controparte di risultanze che non erano nella sua materiale disponibilità perché, ad esempio, la scatola nera si trovava sul veicolo di controparte al quale non aveva accesso, rappresenta una violazione dell’articolo 111, comma 2, della Costituzione[2] e dell’articolo 6 della CEDU[3].
Su questa base, il Giudice di Pace di Barra[4] (Avvocato Massimo Ruscillo) solleva una questione di legittimità costituzionale della legge annuale sulla concorrenza, evidenziando come l’anomalia risieda nel fatto che non è la parte che deposita il documento a dover dimostrare la legittimità delle acquisizioni e la correttezza delle risultanze provenienti dalla scatola nera, bensì la parte contro la quale le risultanze sono prodotte che deve fornire la prova del malfunzionamento o manomissione. Non essendo prevista alcuna forma di contraddittorio nella formazione della prova in sede precontenziosa, l’unica strada percorribile al soggetto gravato dall’oneri probandi sarebbe quella di richiedere una CTU la quale tuttavia non costituisce un mezzo di prova in senso tecnico e pertanto, solo nel caso in cui il giudice ritenga le risultanze dedotte in CTU siano di pari efficacia rispetto a quelle prodotte dalla scatola nera, potrà riacquistare la libertà di scelta in ordine alle prove al fine di formare il suo convincimento. La Corte Costituzionale deve ancora pronunciarsi nel merito ma sulla base dell’attuale tenore letterale del 145 bis, sembra che le risultanze della scatola nera assurgano a rango di prova legale civile e non ad argomenti di prova: l’efficacia delle prove legali è, infatti, predeterminata dal legislatore e al giudice risulta preclusa ogni libera e/o prudente valutazione. Nel caso di specie, inoltre, la presunzione circa l’affidabilità dei dati registrati dalla scatola nera è rafforzata da un onere di contestazione specifica fondata su singoli e puntuali elementi quali ad esempio lo scarto di misurazione del GPS, il fatto che il sinistro sia occorso in galleria o in presenza di condizioni atmosferiche tali da rendere disturbata la segnalazione GPS o, ancora, sussista incompatibilità tra le risultanze della perizia medico legale e l’interpretazione dei dati forniti della scatola nera[5].
Da ultimo, stante il fatto che l’installazione delle scatole nere avviene all’interno di un rapporto contrattuale tra assicuratore e assicurato e, quindi, circoscritta al rapporto tra due contraenti nella misura in cui il cliente acconsente all’installazione di tale dispositivo sul suo veicolo e per contro riceve dalla compagnia assicurativa un sconto sul prezzo della polizza d’assicurazione obbligatoria, si potrebbe ipotizzare la sussistenza di un patto di prova convenzionale tra assicurato e assicuratore in forza del quale le parti si danno atto del fatto che, in caso di sinistro, attribuiranno valore privilegiato alle risultanze per “patto contrattuale”, cioè per patto dedotto il polizza.
[1] Secondo l’ANEIS (Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale), “la posizione del veicolo viene rilevata con approssimazioni che vanno, secondo la bontà del segnale che arriva al satellite, da qualche metro a venti e più metri, e questo, se si pensa ad un incrocio, è addirittura fondamentale e non consente alcuna sicura valutazione” in “Valore dell’interpretazione dei dati delle cd. scatole nere nella ricostruzione degli incidenti stradali”, parere del 18 novembre 2015.
[2] L’articolo 111, secondo comma, della Costituzione disciplina il giusto processo nella parte in cui prevede che “ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”.
[3] L’articolo 6, comma 1, della C.E.D.U. afferma che “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge”
[4] Ufficio del Giudice di Pace di Barra, ordinanza del 30 settembre 2017
[5] Cfr. Avvocato Gino MD Arnone in “DDL CONCORRENZA e SCATOLA NERA: a favore o contro il danneggiato? Cosa ne pensa l’attivista e cosa ci dice la giurisprudenza” in “Danno alla persona” (www.dannoallapersona.it), 22 agosto 2017