
Di Annalisa GASPARRE – Nota a sentenza – Cass. pen. 24474/15
Un uomo era alla guida del trattore e perdeva il controllo del mezzo: investiva una vettura parcheggiata a margine della strada, procedeva sul marciapiede e sulla spiaggia investendo diverse persone e cagionando la morte di una.
Risultava che l’imputato soffriva di epilessia e che la perdita del controllo del mezzo era stata causata da questo malore. In realtà, tale patologia non gli avrebbe consentito nemmeno di ottenere la patente di guida, ma l’imputato aveva omesso di segnalarlo.
Avverso la condanna la difesa sosteneva l’esclusione dell’imputabilità, ai sensi dell’art. 85 c.p. che afferma che non è imputabile chi, al momento del fatto, era privo della capacità di intendere e di volere.
I giudici evidenziano però che il “momento” in cui verificare l’imputabilità non è esclusivamente quello in cui si è verificato l’evento, dovendosi riferirsi all’intera condotta, comprensiva dei comportamenti omissivi o commissivi che si concatenano tra loro e hanno causato l’evento.
Non era certo il primo episodio di epilessia, infatti.
In secondo luogo, è vero che nei reati colposi non è sufficiente verificare la causalità materiale ma occorre guardare alla causalità della colpa; tuttavia, per i giudici l’evento era causalmente riconducibile alla condotta dell’imputato, anche in riferimento ai comportamenti antecedenti la guida, vale a dire la violazione delle regole di prudenza.
E’ condotta colposa causalmente determinante un sinistro stradale la scelta di porsi alla guida in condizioni psico-fisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo. Se a ciò si aggiunge che l’imputato era ben consapevole di soffrire di una patologia che gli avrebbe precluso anche il conseguimento della patente di guida, è evidente che vi siano tutti gli elementi per affermare la sussistenza in concreto della causalità della colpa (omessa dichiarazione della patologia al fine di conseguire la patente di guida, il fatto di essersi messo alla guida nella consapevolezza di soffrire della patologia).
Insomma, per sostenere che il malore sia stato effettivamente improvviso e incontrollabile occorre dimostrarlo: solo così può invocarsi l’assenza di colpa del soggetto che abbia causato un evento lesivo imprudentemente ponendosi alla guida di un veicolo. Nel caso in esame, invece, era dimostrati elementi di segno contrario che non potevano che portare all’irrilevanza del malore nella catena causale.