
Di Gino M.D. Arnone – Avvocato
Le novità nel pagamento del canone RAI hanno generato una serie di perplessità presso i cittadini.
La legge di stabilità ha infatti previsto come il tributo non debba più essere corrisposto con bollettino postale, bensì con il pagamento delle utenze relative all’energia elettrica.
La somma dovuta per l’anno 2016 scende da Euro 113,50 degli anni precedenti ad Euro 100,00 ed il pagamento sarà in forma rateale.
Più in particolare la bolletta dell’elettricità di luglio sarà particolarmente pesante in quanto aggravata dell’importo di Euro 70 proprio per il canone e, nelle utenze successive, verranno distribuiti gli ulteriori 30 Euro.
Dall’anno prossimo, 2017, la somma verrà invece corrisposta dal contribuente in 10 rate da 10 Euro l’una.
Ebbene se l’intento dichiarato è quello di combattere l’evasione del pagamento del Canone RAI, attraverso una vera e propria presunzione di proprietà/possesso del televisore, è bene indicare che non sempre l’italico balzello è dovuto e più in particolare sono esentati dal pagamento coloro i quali:
- Non siano in possesso di un televisore;
- Lo abbiamo, venduto, regalato, rottamato, smarrito o ne abbiano subito il furto;
- In base ad una vecchissima disposizione normativa (RDL 246/1938) non siano comunque in possesso di un apparecchio “atto” o “adattabile” a ricevere le radioaudizioni.
A tal ultimo riguardo è bene precisare che, secondo le stesse indicazioni ministeriali (note del 22.02.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni) rese indispensabili in ragione del progresso della scienza e della tecnica anche nel campo delle telecomunicazioni, un apparecchio si intende adattabile a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo”.
Per fugare il campo da qualsivoglia dubbio si riporta la tabella, sempre di elaborazione ministeriale, che rende immediatamente evidente chi deve e chi non deve pagare il Canone RAI
Fonte : http://www.abbonamenti.rai.it/immagini/Tabella_AS.JPG
fonte http://www.abbonamenti.rai.it/immagini/Tabella_AS.JPG
È poi opportuno precisare che l’abbonamento RAI è comunque dovuto:
- una sola volta con riferimento ai dispositivi che detenuti o utilizzati non solo dallo stesso soggetto ma anche dai altri soggetti che appartengono però alla stessa famiglia anagrafica.
- Ulteriore specificazione è quella relativa all’obbligo del pagamento del Canone RAI esclusivamente con riferimento alla residenza principale, e non sulle seconde e terze case.
- Ne consegue che il canone RAI, nel caso di utilizzo dell’apparecchio da parte del conduttore (inquilino) è dovuto da quest’ultimo e non dal locatore (proprietario)
- Non è invece dovuto dagli over 75 anni con nucleo familiare che non deve superare i 6713,88 euro annui compresa la tredicesima (516,46 euro per tredici mensilità)
Ma cosa deve essere fatto per evitare, nella sussistenza degli indicati presupposti, di pagare l’abbonamento alla RAI?
Basta una cosiddetta autocertificazione, ossia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista ex art. 46 del d.p.r. 445/2000 con la quale si dichiara di essere in possesso dei requisiti per ottenere l’esenzione dal pagamento, ovviamente consapevoli che le false dichiarazioni comportano il rischio di applicazione delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso.
Il tutto va spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Agenzia delle entrate ed alla Sede Rai competente per territorio entro il 15 maggio prossimo.
Il termine originariamente previsto per il 30.04.2016 è stato infatti prorogato su istruzione del Ministero allo Sviluppo Economico, così come annunciato dal sottosegretario Antonello Giocomelli alla Camera in risposta ad alcune mozioni avanzate dai parlamentari che avanzavano perplessità.
Perplessità che sono state recentemente anche manifestate dal Consiglio di Stato che ha evidenziato come nel provvedimento del ministero dello Sviluppo “manca la definizione di apparecchio tv”, c’è un problema di privacy, non è prevista una campagna informativa su come autocertificare l’eventuale mancato possesso del televisore.
Il ministero dell’ Economia non avrebbe dato poi neppure un formale via libera.
Si pone anche, sempre al puntuale avviso del Consiglio di Stato, un problema di privacy.
L’incasso del nuovo canone interessa più soggetti (Anagrafe tributaria,Autorità per l’energia elettrica, Acquirente unico, Ministero dell’Interno, Comuni e società private) che si troveranno infatti a maneggiare dati sensibili in assenza di protocolli chiari nella gestione dei flussi informativi.
Un modica, quella relativa al nuovo canone Rai, che a questo punto non appare esagerato definire frettolosa e priva di una complessiva valutazione dell’impatto che la stessa modifica avrebbe prodotto.
Per praticità provvediamo a fornire un modello di autocertificazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.
E chi non autocertifica nulla e si vede addebitare in bolletta il canone Rai ma non deve pagarlo, perché non ha la tv, dovrà presentare richiesta di rimborso al suo fornitore di energia elettrica entro il 30 giugno dell’anno successivo. E riceverà i soldi indietro “entro sei mesi”.
A prevederlo è la bozza del decreto attuativo della norma inserita nella legge di Stabilità, secondo cui dal prossimo 1 luglio l’imposta sarà agganciata alla bolletta. Nella prima fattura, quella di luglio appunto, saranno comprese tutte le rate scadute fino a quel momento, per cui la cifra, considerato che il totale è stato ridotto da 110 a 100 euro, sarà intorno ai 70 euro.