
Di Gino M.D. Arnone – Avvocato
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 2864 del 12.02.2016 fa chiarezza circa il ruolo da assegnare alle dichiarazioni testimoniali in tema di risarcimento del danno alla persona per il pregiudizio derivante da immissioni rumorose (art. 844 c.c.).
Normalmente l’accertamento del superamento del limite di tollerabilità viene infatti riconosciuto all’esito di uno scrupoloso accertamento peritale.
Al consulente del giudice viene infatti richiesto di impiegare apposita strumentazione per rilevare se le immissioni rumorose indesiderate superino di una certa soglia di decibel il limite rappresentato dal rumore di fondo.
Ultimamente però la Corte di Cassazione ha mostrato di poter dare rilevanza decisiva anche alle sole dichiarazioni dei testimoni, fondando così il proprio convincimento sulla base delle valutazioni personali dei testimoni.
E la Sentenza 2864/2016 si inserisce proprio in questo solco nella misura in cui afferma che il superamento della normale tollerabilità dei rumori possa essere oggetto di deposizione testimoniale (anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse), spettando poi al giudice valutare, oltre l’attendibilità, anche la congruità delle dichiarazioni rese rispetto al thema probandum.
Una volta così accertato il superamento del limite il risarcimento è dovuto in assenza di ulteriore prova dal momento che – precisa la Cassazione – in presenza della non tollerabilità delle immissioni, l’esistenza del danno è in re ipsa e, pertanto, “il vicino, fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell’art. 2043 cod”.