
Di Gino M.D. Arnone – Avvocato
Con la Senteza di Cassazione civile, Sezioni Unite del 5.7.2017, n. 16601, è stato stabilito come nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.
E’ appena il caso di ricordare che i danni punitivi consistono nel riconoscimento al danneggiato di una somma ulteriore rispetto a quella necessaria a compensare il danno subito (compensatory damages), nel caso il danneggiante abbia agito con malice (dolo) o gross negligence (colpa grave).
Nell’attesa di commentare apprfonditamente la sentenza, il principio di diritto appena enunciato è senz’altro destinato ad avere importanti riflessi sul panorama giurisprudenziale italiano, anche in considerazione del fatto che la clasuola di tipicità enunciata dalla Cassazione nella precitata pronuncia, e che senza dubbio qualche commentatore qualificherà come freno all’applicazione generalizzata dei danni punitivi nell’area del danno non patrimoniale, non sembra poter essere letta a ragione in siffatta accezione, la quale del resto finirebbe per qualificare come contradditoria la stessa pronuncia delle SSUU, che se da un lato ammettono i danni punitivi e dall’altro finirebbero per escluderli.
In sintesi, quello che pare evidente sin da subito è che pure nell’area del danno non patrimoniale, sempre secondo il prudente apperzzamento del giudice e con adeguata motiviazione, siano consentite liquidazioni punitive.
Esattamente come avviene negli USA quel che invece non è consentito è la liquidazione di somme “grossly excessive” (risarcimenti esagerati) rispetto al danno puramente compensatorio, per di più in assenza in Sentenza del percorso motivazionale che espliciti la ratio del giudicante nell’assegnazione del risarcimento del danno punitivo.