
Di Gino M.D. Arnone – Avvocato –
Equitalia può procedere, sostiene il Ministero dell’Economia, a congelare il conto corrente del contribuente senza che la banca abbia bisogno di verificare che il correntista abbia ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento.
Quest’ultimo, cioè l’atto con cui vengono vincolati determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente, deve infatti essere notificato sia al debitore sia alla terzo, spesso una banca dove si trovano i conti correnti.
Dal momento però che è solo la notifica alla Banca che concretizza il blocco delle somme, è invalsa la prassi di Equitalia di notificare prima alla Banca che blocca i conti correnti, senza verificare che il proprio correntista sia informato.
Il cliente della Banca è informato solo a cose ormai fatte, quanto nel frattempo riceverà anch’egli la notifica o peggio lo apprenderà direttamente non riuscendo ad operare in alcuna maniera.
Se da un lato si tratta di una prassi perfettamente lecita – la legge non impone alcuna priorità nelle notifiche – ci pare che il Ministero dell’Economia con troppa leggerezza avalli questa condotta, che anzi potrebbe essere impiegata in maniera tale da configurare esercizio abusivo e sproporzionato del diritto riconosciuto al creditore, dal momento che in questo senso si finisce per creare notevole disagio alla persona del correntista, che se previamente informato magari si sarebbe adoperato o per il pagamento tempestivo, ovvero per richiedere una dilazione di pagamento.
Diversamente, anche per somme modeste, i conti correnti possono essere bloccati, con buona pace di tutti grandi problemi che ne derivano e che è oltremodo facile immaginare.