
di Gino M.D. Arnone – Avvocato –
Tante storie cominciano e finiscono attraverso i nuovi strumenti informatici, primi fra tutti i social networks.
In quelle piazze virtuali ci si incontra, ci si prende e ci si molla; col che, quando si ha motivo di sospettare sull’altrui fedeltà, s’avverte la necessità di curiosare negli affari del partner, onde verificare se il proprio lui, o la propria lei, sia persona fedele o fedifraga, cercando nella seconda spiacevole ipotesi di raccogliere elementi utili da presentare prima alla propria dolce metà, e da spendere quindi nel successivo giudizio di separazione o divorzio.
Così, nel percorso che conduce alla fine dell’idillio, sempre più spesso si consumano condotte quali :
- l’accedere furtivamente all’altrui profilo Facebook o e-mail per leggere i messaggi privati del partner;
- il crearsi un alter ego virtuale per poter corrispondere con il proprio compagno onde acquisire le informazioni che si vanno cercando, ovvero ancora, una volta scoperto il tradimento;
- rivolgere nella rete le proprie ineleganti valutazione sull’ex di turno.
Prassi oggi consolidate, per certi versi sismografo del malcostume, ancor prima che delle insicurezze che contraddistinguono i rapporti personali; prassi, peraltro, il più delle volte del tutto inutili, non già perché nell’etere non si possa scovare l’altrui infedeltà – sarebbe proprio questo uno dei motivi statisticamente più incidenti nella crisi della vita coniugale – quanto perché in linea di massima la giurisprudenza si mostra restia ad accogliere la possibilità che gli elementi così recuperati possano costituire altrettante prove in una causa di separazione o divorzio, esponendo anzi colui o colei che si sono resi autori di tali condotte a responsabilità penali.
Ad esempio, da ultimo nella sentenza n. 35383/11, depositata il 29 settembre 2011, la V sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che costituisce reato di sottrazione di corrispondenza (art. 616 c.p.);apertura di corrispondenza – per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza – indirizzata al coniuge anche se la condotta è finalizzata a provarne la fondatezza di determinati assunti (nel caso di specie si trattava delle condizioni finanziarie nel giudizio di separazione).
Insomma, sarebbero prove frutto dell’albero avvelenato e come tali non utilizzabili, stante l’esistenza di altri mezzi leciti per ottenere l’esibizione di tale documentazione, quale l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (da ultimo si segnala come negli Stati Uniti, stia prendendo sempre più piede la tendenza dei giudici ad ordinare l’esibizione delle password d’accesso ai social networks onde prendere contezza del reale stato delle cose, cosa che presumibilmente potrebbe accadere anche in Italia, ove le parti inserissero tale richiesta nelle proprie istanze istruttorie).
Per questi motivi è opportuno segnalare come ciascuna delle tre condotte sopra indicate sia idonea a configurare la consumazione di altrettante fattispecie criminali e, più precisamente:
1) entrare abusivamente nel profilo Facebook o e-mail del partner configura il reato di violazione della corrispondenza (art. 616 Codice penale, reclusione fino a 1 anno).
La norma parla chiaro: “Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.”
2) fingersi l’amante o qualsiasi altra persona creando un falso profilo configura l’ipotesi reato di sostituzione di persona (art. 494 Codice penale, punito con la reclusione fino a un anno).
Anche qui la norma è eloquente recitando che “chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
La Cassazione, ex multis nella Sentenza 14 dicembre 2007, n. 46674, ha ritenuto proprio come che integra tale reato il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica, intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone spacciandosi per una persona diversa.
3). Apostrofare on line il proprio partner in maniera volgare costituisce invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), eventualmente aggravato, che ricorre laddove il partner, comunicando con piu’ persone, offenda la reputazione del proprio compagno/a, e che prevede la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena e’ della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l’offesa e’ recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita’ costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Tali considerazioni ovviamente valgono per tutti coloro che tengano le riferite condotte e, quindi, anche per i soggetti legati da vincoli affettivi senza essere sposati, ovvero da un qualsiasi tipo di conoscenza, come pure restano valide per i soggetti totalmente estranei gli uni rispetto agli altri