
Di Gino M.D. Arnone – Avvocato
Trattiamo di un caso che frequentemente si verifica all’interno dei nostri istituiti scolastici: un minore, nella specie una bimba, cade durante l’orario di affidamento alla struttura riportando danni permanenti.
I genitori provvedono quini a richiedere i danni al M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) vedendosi respingere la domanda in primo grado.
Detta richiesta risarcitoria viene invece accolta in sede d’appello e viene infine confermata anche dalla Corte di Cassazione che ritiene responsabile l’istituto scolastico e quindi il M.I.U.R.
Con ordinanza n. 20475/15, del 12 ottobre 2015, la Cassazione ribadisce infatti come in tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minore, nel caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell’art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell’onere della prova non muta, poiché il regime probatorio è desumibile dall’art. 1218 c.c. impone che, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all’obbligato.
Precisano infatti i giudici di legittimità come presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie – suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo – affinché, fosse salvaguardata l’incolumità dei discenti minori.
L’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni alla persona riportati da un allievo all’interno dell’istituto presuppone quindi la prova del fatto, ovvero del verificarsi del fatto dannoso, e del nesso causale tra esso e il soggetto responsabile, ovvero che l’infortunio si sia verificato all’interno dell’edificio scolastico, durante l’orario scolastico, ovvero quando il minore era sotto la responsabilità dell’istituto e degli insegnanti. L’accertamento della precisa dinamica del fatto, ovvero del. luogo esatto in cui esso si è verificato e delle modalità dell’accaduto, può consentire all’istituto di fornire la prova liberatoria.
Prova liberatoria che si manifesta qualora il danno sia derivato da un gesto inconsulto dell’alunno o di altro alunno, non prevedibile né evitabile neppure a mezzo della presenza costante e attenta di un insegnane o del personale scolastico.