
di Daniele Lonardo – Assegnista di Ricerca, Università degli Studi di Torino, Facoltà Giurisprudenza –
Dopo aver esaminato in un precedente articolo la valenza probatoria dei dati estratti dai dispositivi scatola nera[1] ci domandiamo, qui di seguito, se le “Dashboard Camera” (dette anche Dash Cam, Crash Cam o telecamera DVR – Digital Video Recorder- per auto) abbiano una qualche valenza probatoria nell’accertare la responsabilità in caso di sinistro stradale e come possano essere utilizzati all’interno di un processo[2]. Il Codice civile, all’articolo 2054 prevede una presunzione di colpa nella misura in cui afferma che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” e, allo scopo di superare tale presunzione, il conducente ha l’onere di provare la condotta colposa della controparte ovvero dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, di non aver causato l’incidente o di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno[3].
Una Dashboard Camera (letteralmente, “telecamera da cruscotto”) è una videocamera digitale installata all’interno dell’abitacolo del conducente ed idonea ad effettuare delle registrazioni in modo continuativo ed automatico, secondo il principio di ridondanza dei dati. Il suo funzionamento è assimilabile a quello delle scatole nere: tale dispositivo è chiamato anche Video Event Data Recorder e si differenzia dalle classiche scatole nere (Event Data Recorder, acronimo EDR) in quanto, oltre a registrare la velocità, posizione del veicolo, direzione di marcia e geo-localizzazione GPS, permette di registrare anche immagini e audio.
Occorre innanzitutto fare una distinzione di fondo tra la dashboard camera e la cd. taxi cam: la prima registra, in presa diretta e in direzione frontale, la strada mentre si guida in contesto urbano o extra urbano; la seconda, al contrario, riprende in direzione della cabina di guida filmando il comportamento tenuto del conducente e/o gli altri passeggeri. Alcuni modelli sono dotati, invece, una doppia ottica e ciò permette di riprendere simultaneamente sia ciò che avviene su strada, sia ciò che avviene all’interno dell’abitacolo del veicolo. In un comunicato ufficiale di ANIA[4] viene spiegato come tale dispositivo, collegato al sistema elettrico dell’automobile tramite installazione manuale, sia in grado di memorizzare immagini e dati di guida verificatisi prima e dopo un incidente allo scopo di ricostruire la dinamica del sinistro. Oltre a registrare la traccia video, il dispositivo è dotato di un accelerometro che rileva gli scarti di velocità lungo i tre assi (cd. accelerometro triassiale) ed un GPS con la funzione di localizzare l’esatta posizione del veicolo, data e ora di marcia. La registrazione può avvenire sia automaticamente, cioè quando il sistema rileva una variazione di accelerazione superiore ad una certa soglia, ovvero tramite attivazione manuale mediante un pulsante di emergenza[5]. Il sistema tiene in memoria il periodo precedente e quello successivo a tale variazione riuscendo a conservare all’interno della memoria interna fino a 60 eventi sovrascrivendo quelli più remoti e proteggendo quelli di più grave entità, cioè quegli eventi nei quali si sia verificato un evento cd. “trigger” che fa scattare il dispositivo. Il trasferimento delle informazioni dal sistema al PC (o hard disk) avviene tramite una scheda SD ed il trasferimento dei dati può avvenire anche tramite connessione Wi-Fi.
Valenza probatoria dei dati estratti
Con riferimento alla valenza probatoria delle registrazioni provenienti da tali dispositivi, occorre innanzitutto partire dall’esame dell’Articolo 2712 del Codice Civile che disciplina le riproduzioni meccaniche e secondo cui “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime”. Ne consegue che la prova documentale (cioè il documento che ha nel file video il suo supporto materiale) forma “piena prova”, salvo che la controparte non ne disconosca i contenuti digitali: onere della controparte sarà quello di “disconoscere” in modo chiaro, esplicito e circostanziato gli elementi di fatto attestanti la non corrispondenza tra la realtà rappresentata nel video e quella reale. Sul punto la Giurisprudenza[6] ha affermato che il “disconoscimento” fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. La Giurisprudenza rammenta, inoltre, che il disconoscimento deve essere tenuto distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale invece non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite e ha considerato inammissibile il disconoscimento di un video contestato in modo troppo generico al punto da accertare le condotte così come documentate nel video prodotto[7]. La contestazione, da ultimo, dovrà essere effettuata nella prima udienza di comparizione delle parti ovvero nel primo scritto difensivo successivo alla produzione in giudizio dei contenuti della dashboard camera altrimenti il video si assume come riconosciuto ed il giudice potrà tenerne conto nella valutazione del quadro probatorio[8].
Secondo Paolo Dal Checco[9], le crash cam possono essere inserite tra quei dispositivi per i quali può essere richiesta una perizia elettronica forense allo scopo di certificare e cristallizzare il contenuto (solitamente salvato e archiviato su schede di memoria, su memorie di massa USB oppure sulla memoria interna al dispositivo), acquisirne copia forense ed utilizzarla come difesa o elemento probatorio per parte offesa, in cause civili, processi penali o in via stragiudiziale. La perizia elettronica è finalizzata ad eseguire copia conforme del contenuto della memoria, “adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione[10]” il tutto “con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità[11]”. Una volta eseguita copia forense, sarà possibile eseguire una perizia tecnica informatica sul contenuto al fine di validarne, ad esempio, l’autenticità, la datazione e l’orario, il tipo di ripresa o eventuali posizioni GPS registrate dal logger interno al dispositivo. Solo a seguito di tale perizia, conclude l’Ingegner Del Checco, la parte potrà richiedere perizia in ambito automobilistico, incidentale, infortunistico o medico legale con successive analisi tecniche volte ad accertare la dinamica dell’evento occorso, avendo come supporto un elemento probatorio solido e acquisito a norme di legge e secondo le best practice d’informatica forense.
[1] Cfr. Daniele Lonardo, “Valenza probatoria dei dati estratti da scatola nera” in “dannoallapersona.it”, 8 maggio 2018
[2] Cfr. Avv. Gian Carlo Soave e Mirko Odepemko, “L’intermediario del futuro – Vademecum”, tratto dalla Rubrica “L’Avvocato Soave risponde”, anno 2015
[3] Cfr. articolo 2054 del Codice civile secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
[4] Cfr. Comunicato ANIA – Fondazione per la sicurezza stradale, disponibile al seguente link: http://www.fondazioneania.it/export/sites/fondazione/it/sala-stampa/comunicati-stampa/Scheda-roadscan-taxi.pdf
[5] Con riferimento all’attivazione manuale o automatica, notiamo evidenti analogie con il sistema e-Call. Quest’ultimo dispositivo, previsto dal regolamento europeo 758/2015 ed obbligatorio per tutti i nuovi modelli di auto e furgoni leggeri omologati dal 31 marzo 2018, compone automaticamente (o manualmente) il numero unico di emergenza europeo 112 e comunica ai servizi di emergenza un set minimo di dati (minimum set of data, MSD) quali ad esempio la posizione esatta del veicolo, il momento del sinistro e la direzione di marcia del veicolo anche nel caso in cui il conducente sia incosciente o incapace di effettuare autonomamente una chiamata telefonica ai soccorsi.
[6] Cfr. Cass. Civ., Sez III, 17 gennaio 2013, n. 1033
[7] Cfr. Cass., 20 gennaio 2011, n. 2117 e Cass., Sez IV, 21 settembre 2016, n. 18507.
[8] Cfr. Avvocato Giulia Caruso, Studio Legale Fioriglio Croari, in “Dirittodellinforatica.it”, articolo “Incidenti stradali: video registrato ed efficacia probatoria – Tom’s Hardware”, 29 aprile 2017
[9] Cfr. Paolo Dal Checco, Consulente Informatico Forense in “Perizia su Dash Cam”, disponibile su www.dalchecco.it
[10] Cfr. Articolo 244 Codice di Procedura Penale, rubricato “Casi e forme delle ispezioni”, così come modificato dall’articolo 8 dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48
[11] Crf. Articolo 260, comma 2, del Codice di Procedura penale così come modificato dall’Articolo 8 dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48