Di Edoardo COMMODO
Accade sempre più spesso che sui social network vengano rese illecitamente pubbliche fotografie private di personaggi famosi, immortalati in atteggiamenti intimi e sinuosi, ovviamente senza che il diretto interessato abbia prestato il proprio consenso.
Il diffondersi di internet e dei collegamenti wireless che permettono una rapida trasmissione dei dati, come pure la presenza massiva dei cellulari di ultima generazione, i cosiddetti smartphone, dotati di telecamera digitale per realizzare video e foto immediatamente condivisibili sul web, hanno generato non poche problematiche riguardo alla tutela dei diritti posto che non sempre è possibile applicare le norme esistenti, dato che esse sono state pensate in un momento storico che non considerava la questione teconologia come un rischio per la privacy.
Entrando nella sfera digitale infatti, viene stravolta anche la concezione tradizionale del diritto all’immagine.
Nell’ambito di questa nuova forma di comunicazione, sempre più spesso si verifica che le informazioni personali e le immagini degli utenti diventino di pubblico dominio, perché accessibili ad un vasto numero di soggetti e che quindi vengano utilizzate per scopi differenti rispetto a quelli per i quali sono state pubblicate, quasi sempre senza autorizzazione degli stessi titolari.
La natura dell’immagine – quale raffigurazione di una persona – nel nostro ordinamento, figura infatti come un diritto della personalità, irrinunciabile, che può essere fatto valere da chiunque, inteso come il diritto della persona a che la propria immagine non venga divulgata o che tale divulgazione venga da questi controllata.
Tale diritto infatti ha contenuto sia non patrimoniale, se inteso come manifestazione tipica del diritto alla riservatezza, sia patrimoniale, che può derivare dal suo sfruttamento economico dell’immagine.
Il mezzo più immediato ed efficace attraverso il quale un soggetto ha la possibilità di gestire la propria immagine è il c.d. “consenso”, questo è infatti il requisito essenziale ed imprescindibile per l’utilizzo dell’immagine altrui, ed ha origini ovviamente molto precedenti rispetto alla nascita di internet. Il consenso infatti viene introdotto nel nostro ordinamento il 22 aprile del 1941 con la legge n.633 la quale, all’art. 96 recita appunto “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”.
È possibile però che questa regola possa subire qualche eccezione ad esempio nei casi in cui vi sia una situazione di necessità, giustizia, polizia, scopi scientifici didattici e culturali e….quando l’immagine ritragga una persona nota. Ovviamente la “notorietà” della persona non può da sola giustificare qualunque riproduzione dell’immagine, è pur sempre necessario che vi sia un’esigenza di informazione pubblica e che venga garantita la privacy dei personaggi famosi ritratti.
Sempre in tema di tutela dell’immagine è utile ricordare che prima di pubblicare e condividere fotografie o ritratti è necessario assicurarsi che queste non ledano il decoro e la reputazione del personaggio ritratto in quanto si tratta di valori che attengono la dignità della persona ed espressamente tutelati all’interno della nostra carta Costituzionale all’art. 41.
Inoltre, in caso di utilizzo abusivo della nostra immagine il nostro ordinamento ci mette a disposizione due strumenti legalmente previsti, l’azione c.d. inibitoria ed il risarcimento del danno.
L’azione inibitoria può essere descritta come la forma di tutela atta a prevenire la lesione dei diritti della persona, essa infatti consiste nell’azione preventiva finalizzata a porre fine al comportamento lesivo già in essere, non consentendone la continuazione né tanto meno la ripetizione. Questa tutela è stata tipizzata nel nostro ordinamento per alcuni diritti della personalità, uno su tutti il diritto all’immagine.
L’art.10 del Codice Civile infatti prevede espressamente che, nel caso in cui sia stata Pubblicata una nostra foto, o la foto di un nostro parente ed affine, al di fuori dei casi previsti dalla legge che abbiamo visto in precedenza, potremo rivolgerci all’autorità Giudiziaria che disporrà la cessazione dell’abuso e di conseguenza il risarcimento dei danni.
È facilmente comprensibile come per quest’ultimo mezzo di tutela, il risarcimento del danno sia di difficile quantificazione poiché nel nostro caso parliamo d un diritto avente ad oggetto un bene immateriale.
Parlando di danno patrimoniale paradossalmente ci troviamo in una situazione in cui la quantificazione risulta molto più agevole nei casi in cui vediamo coinvolto un personaggio famoso. In questi casi infatti l’autore dell’illecito indebitamente si appropria dei vantaggi economici che sarebbero spettati eventualmente alla persona ritratta, è quindi evidente come il valore del danno patrimoniale debba essere commisurato tra i vantaggi economici “persi” dal titolare dell’immagine ed illecitamente “trasferiti” all’autore del comportamento dannoso.
Un sistema così immediato ed agevole non si verifica nei casi in cui la persona coinvolta sia una persona non famosa, “normale”, si tratta di un problema di individuazione, prova e quantificazione del danno subito.
L’assenza di valore commerciale del soggetto sconosciuto ci spinge a individuare nuovi e spesso assai più elaborati criteri per la quantificazione patrimoniale.
A ben vedere, anche se non esiste un vero prezzo di mercato dell’immagine dello sconosciuto, il suo illecito utilizzo determina comunque un danno che deve essere quantificato come lucro cessante.
Si tratta del corrispettivo che il soggetto avrebbe potuto ottenere se avesse acconsentito a terzi lo sfruttamento della propria immagine a fini pubblicitari e commerciali.
Nonostante sia sicuramente in misura minore e non paragonabile al corrispettivo dovuto ad un soggetto noto, anche l’immagine di uno sconosciuto quindi ha il suo prezzo e questo è il corrispettivo che l’ignaro soggetto ritratto avrebbe percepito se avesse stipulato con l’utilizzatore un regolare contratto di sfruttamento dell’immagine.
Meglio però non focalizzarsi troppo sull’aspetto patrimoniale del danno perché spesso l’utilizzo abusivo dell’immagine può determinare una lesione dell’identità personale dando quindi diritto all’interessato di vedersi risarcire il danno non patrimoniale.
Per identità personale si intende l’immagine sociale, cioè l’insieme di valori politici, intellettuali, professionali e religiosi della persona e il diritto della stessa all’intangibilità della propria immagine sociale, in questo caso la lesione è ravvisabile quando detta immagine risulti distorta provocando inesatte o non volute rappresentazioni della realtà.
Le ripercussioni in questi casi potrebbero essere molteplici, come le difficoltà d’inserimento nell’ambito dei rapporti sociali, con conseguente diminuzione del proprio prestigio, della propria credibilità, determinando inoltre il venir meno di opportunità ed utilità valutabili anche economicamente.
Chiunque sia vittima di questo tipo di lesione acquista il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, nello specifico facendo maggior riferimento alle voci di danno morale ed esistenziale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., a prescindere dalla configurabilità di un reato, il quale ammette il risarcimento del danno che dovrà essere liquidato in via equitativa sulla base della concreta entità del pregiudizio subito e della gravità dell’elemento soggettivo dell’autore del fatto.
Oltre alla quantificazione del danno però, parlando di queste nuove tipologie di illeciti civili sul web, risulta essere un problema di non secondaria rilevanza l’individuazione dei soggetti sui quali gravi la responsabilità per il fatto illecito commesso.
La proposizione dell’azione nei confronti di coloro che abbiano materialmente provveduto alla pubblicazione di immagini in rete però, nella maggior parte dei casi risulta impossibile perché spesso e volentieri i responsabili sono soggetti tutt’altro che sprovveduti col pc in mano e raggiungerli, venendo a conoscenza della loro reale identità si rileva attività tutt’altro che semplice.
Un’immediata soluzione al problema suesposto è stata la configurazione di una sorta di responsabilità per culpa in vigilando in capo ai gestori dei siti internet, i c.d. hosting provider, coloro che mettono a disposizione gli spazi internet per la creazione e messa on line di blog, siti e software, per le violazioni commesse da terzi utenti del servizio offerto.
In assenza però di vere e proprie disposizioni normative che regolino specificatamente la materia in esame, si è comunque formato nel nostro paese un definito orientamento giurisprudenziale propenso verso l’attribuzione di responsabilità dei gestori dei siti internet, ma non delineata a titolo di colpa per non aver impedito la commissione dell’illecito, ma solo a titolo di concorso del reato di diffamazione mezzo internet perpetrato dal proprio utente.
Un’ulteriore aspetto da considerare in una situazione di lesione di immagine mezzo internet è che le informazioni e le immagini immesse in rete sono potenzialmente reperibili in ogni parte del mondo e proprio per questa caratteristica può apparire problematica l’individuazione del luogo in cui deve ritenersi consumato il reato.
Sul punto il nostro ordinamento ha deciso di adottare in via continuativa l’orientamento del locus commissi delicti, ovvero l’obbligazione risarcitoria sorge ove si produce il danno.
In caso di lesione dell’immagine attraverso uno strumento di comunicazione di massa come internet quindi, non si considera il luogo dove è istallato il server su cui viene caricato il contenuto diffamatorio, ma quei luoghi in cui viene effettivamente consumata l’illecita lesione del diritto alla reputazione, all’onore e all’immagine, ovvero il domicilio della persona offesa (Cass. Civ. Sez. Unite, n 21661/09).
Questi, in via del tutto sommaria, sono i mezzi a disposizione del nostro ordinamento per tutelare gli utenti di internet dall’uso improprio delle immagini che ci riguardano, inutile però ricordare come il controllo, per quanto attento, possa anche risultare superfluo data l’immensità e la portata praticamente illimitata della rete.
Con l’avvento di internet e delle nuove tecnologie infatti, nuovi problemi sono sorti riguardanti il diritto all’immagine e la sua tutela, il digitale moltiplica all’ennesima potenza la possibilità di elaborare e riprodurre un numero infinito di immagini esponendole anche, come nel caso di specie che ha stimolato la presente riflessione, al rischio che queste vengano rubate da sistemi di sicurezza e software che sembrano invalicabili ma che in realtà sono ben più vulnerabili di quanto noi profani della rete possiamo credere.
Come approcciarsi quindi ad internet, ai social network e qualunque piattaforma di condivisione? Semplicemente mantenendo comportamenti similari a quelli che useremmo nella realtà perché similari sono le regole ed i diritti applicabili al momento, poiché alla base di questo discorso è importante comprendere come sostanzialmente esista un parallelismo tra le due sfere, off e online.
La grande difformità che si consiglia di prendere in considerazione è la diffusione, pressoché illimitata, delle immagini in rete; li spazio e tempo sembrano dilatarsi tendendo all’infinito e fornendo un campo favorevole alla velocissima diffusione e produzione di immagini che rischiano di violare alla medesima velocità diritti della personalità, d’autore e della privacy.
One response
Vorrei esternare al Collega il mio apprezzamento per come ha saputo affrontare e commentare la problematica che, tra l’altro, recentemente la Suprema Corte ha sentenziato al riguardo.