La vicenda del crollo di Genova mette tutti davanti al dolore che ha la capacità di colpire improvvisamente, quasi alla cieca, persone, comunità e territori, spingendo ad uno spontaneo senso di vicinanza alle vittime ed alle loro famiglie.
Riteniamo quindi doverosa una prima riflessione sui profili giuridici che possono derivare da un evento di tale immane portata, che comprensibilmente ha scatenato una polemica che è destinata a durare ed ad arricchirsi di elementi di approfondimento, finalizzata alla ricerca dei responsabili ed anche alla ricostruzi
one della vicenda-quella relativa alle concessioni- che lascia sempre più perplessi di fronte ai particolari che mettono in evidenza come queste siano state rilasciate senza una vera gara pubblica e recentemente rinnovate fino al 2045.
C’è anche una ampia discussio
ne su come le responsabilità da accertare incideranno sui profili risarcitori: il procuratore capo di Genova, in una intervista nell’immediatezza del fatto, ha affermato che questo non può certo essere riportato ad una fatalità, aprendo evidentemente alla ricerca di precisi profili di responsabilità di singole persone, enti e/o società.
Il ministro Toninelli dal suo canto ha affermato che dovrà essere integralmente risarcito il danno subito dalle persone, dalle famiglie ed anche da tutti quelli che in qualche maniera sono stati coinvolti ed abbiano subito un danno riflesso.
Sotto tale profilo va detto che la platea dei danneggiati comprenderà anche gli enti locali territoriali, gli operatori commerciali e le imprese che da questo tragico evento subiran
no un danno economico immediatamente percepibile dalla complicazione dei trasporti vitali per tutta l’area portuale genovese, senza dimentic
are gli sfollati ed anche gli azionisti e gli obbligazionisti delle società coinvolte nella gestione delle autostrade.
E se va detto che senz’altro chi è stato coinvolto in questa tragica vicenda avrà diritto ad un risarcimento, è tutto da verificare da chi questo risarcimento dovrà pervenire: ci sarà infatti chi – contrastando le affermazioni fatte nell’immediatezza dal procuratore capo di Genova di cui sopra- cercherà di affermare appunto la fatalità, cosiddetto act of God, cioè un evento imprevedibile e di potenza incontenibile che tronca ogni nesso di causa tra l’evento e l’azione di chi in condizioni normali avrebbe dovuto evitare l’evento stesso, escludendone quindi la responsabilità.
Nel caso del ponte Morandi si è parlato di un fulmine che potrebbe aver colpito uno dei tiranti, provocando il collasso della struttura.
Tragedie come questa di Genova pongono quindi obbligatoriamente tanti profili da approfondire: pensiamo al fatto che i tanti trasportati che abitualmente non hanno mai un problema risarcitorio in un sinistro provocato nell’ambito della circolazione di veicoli, in questo caso in effetti potrebbero sentirsi eccepire che il fatto non è per nulla collegabile alla circolazione ma è stato provocato da un fatto esterno e quindi non rientrante nella copertura assicurativa. Viceversa la società Autostrade difficilmente potrà sottrarsi agli obblighi conseguenti al suo dovere di custodia del manufatto oggetto della concessione, in questo caso il ponte che era parte della rete autostradale, e quindi tutti i danneggiati dovranno fare riferimento senz’altro alle coperture assicurative di cui obbligatoriamente la società autostrade doveva dotarsi, risultando a carico della concessionaria anche una i
potesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 C.C. perché con il pedaggio è stato stipulato un contratto, fatto che inverte gli oneri probatori a favore dei danneggiati.
È però chiaro che in una situazione così delicata e complessa chi è stato dolorosamente coinvolto in questa vicenda – vuoi direttamente vuoi in quanto erede/parente di un soggetto deceduto o ferito in seguito al tragico evento – dovrà avere la capacità di tutelarsi in maniera adeguata per far valere integralmente il proprio diritto risarcitorio.
Le tecniche risarcitoria si sono infatti evolute in questi anni e sono patrimonio di chi abitualmente si occupa di questa materia in termini specialistici, con la capacità di quantificare il risarcimento in relazione alla specifica vicenda di ogni danneggiato: si definisce appunto “personalizzazione” l’attività finalizzata a considerare le modalità concrete con cui il danno si è verificato a carico di ciascuna persona coinvolta, direttamente incidenti sul quantum risarcitorio.
Se tale attività non è svolta con la necessaria specializzazione, al grave danno subito potrebbe aggiungersi quello di un risarcimento inadeguato, in particolare oggi a fronte di una giurisprudenza che sta tentando di rendere più complicati i risarcimenti nei casi di concorso di diverse posizioni assicurative: pensiamo al caso di una persona che può chiedere il risarcimento all’assicurazione del responsabile e contemporaneamente ha una propria assicurazione contro gli infortuni e gode della copertura INAIL in quanto lavoratore.
Va anche ricordato come la platea degli aventi diritto al risarcimento sia stata ridefinita ed allargata con le ultime determinazioni delle cosiddette “tabelle” adottate dal tribunale di Milano, che fanno da riferimento per tutto il territorio nazionale e che, ricordiamo, ora prevedono risarcimenti non solo per i diretti interessati e per i loro eredi ma anche per diverse categorie di parenti quali Nonni e, in taluni casi anche gli zii ed i conviventi.
Stefano Maria Commodo, Avvocato
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