Si discute se un’erronea sanzione amministrativa pecuniaria per una violazione del Codice della Strada, qualora venisse pagata oppure non tempestivamente impugnata, possa o meno costituire elemento di colpevolezza nella causazione di un sinistro stradale. In quest’ottica può infatti assumere rilevanza nell’ambito di un’instauranda causa civile la presenza di un verbale di contestazione già pagato oppure non impugnato seppur viziato da errori, con conseguente rischio per il danneggiato di vedersi escludere o limitare il risarcimento del danno alla persona e del danno materiale al mezzo.
Sul punto, si considera inoltre che il presunto trasgressore potrebbe ritenere di pagare in misura ridotta la multa di cui all’art. 202 del Codice della Strada, vale a dire il pagamento con il risparmio del 30% sulla sanzione pecuniaria applicabile in caso di pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica della sanzione, riservandosi poi di contestare il verbale proponendo il ricorso avverso la sanzione amministrativa da presentarsi, alternativamente, entro sessanta giorni avanti il Prefetto oppure, entro trenta giorni dinanzi il Giudice di Pace.
La scelta sopra ipotizzata rischia tuttavia di rivelarsi un errore irrimediabile in quanto è lo stesso Codice della Strada a stabilire che il pagamento in misura ridotta esclude il ricorso contro il verbale di contestazione, con conseguente effetto negativo anche sotto il profilo dell’accertamento della dinamica e della responsabilità del sinistro.
Per esercitare il diritto di difesa ed ottenere una pronuncia d’invalidità del verbale, il trasgressore dovrà pertanto astenersi dal pagamento della multa, pena l’inammissibilità del ricorso contro la sanzione: non è possibile, quindi, usufruire tanto della riduzione del 30% di cui il presunto autore della violazione può godere con il pagamento immediato e, allo stesso momento, proporre il ricorso di contestazione avverso il verbale innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace territorialmente competente.
Tale principio è infatti previsto e formalizzato all’interno del Codice della Strada con l’art. 203 che testualmente recita: “Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione …”; e altresì con l’art. 204-BIS che espressamente afferma: “Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria …”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, sulla base di tali premesse, ha sempre ritenuto pacifico che l’avvenuto pagamento della multa in misura ridotta comporta il riconoscimento della propria responsabilità relativa alla violazione del codice della strada che, non solo esclude la proposizione del ricorso, ma preclude altresì l’esercizio di un’eventuale domanda risarcitoria in sede civile connessa alla contestazione della violazione del codice della strada: “In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202 C.d.S., corrisponde al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l’actio damni riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa” (così Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 16688 del 01.10.2012; conformi ex multis Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 12899 del 26.05.2010; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 6382 del 19.03.2007).
In sostanza quindi, per la giurisprudenza è corretto logicamente ritenere che l’avvenuto pagamento della sanzione costituisce una sorta di acquiescenza, vale a dire l’accettazione del contenuto del verbale di contestazione, anche laddove questo sia viziato da errori. Il presunto trasgressore si ritroverà dunque ad un vero e proprio aut aut: o paga il verbale, oppure lo impugna qualora ritenga sussistano i presupposti necessari per la contestazione.
In conclusione, occorre far esaminare immediatamente il verbale notificato da parte di un professionista esperto e con comprovate specifiche competenze in tale particolare materia, al fine di decidere l’impostazione corretta ab origine da adottare al caso concreto affinché una contravvenzione viziata da errori non possa risultare pregiudizievole ai fini della determinazione della responsabilità e, in caso di esito positivo del ricorso, il danneggiato possa così evitare di farsi opporre una qualche responsabilità nel sinistro ed ottenere un integrale risarcimento in sede di giudizio civile.
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