Il nostro codice civile classifica gli animali come “cose” e, conseguentemente, non sono soggetti di diritto.
Pertanto, qualora un animale dovesse cagionare un danno a un individuo, quest’ultimo dovrà rivolgere le proprie lamentele al suo proprietario.
La responsabilità dei danni cagionati da un animale si configura, infatti, in capo al proprietario e questo capita non solo nel caso in cui l’animale sia sotto la sua custodia, ma anche nel caso in cui fosse smarrito o fuggito.
Secondo la giurisprudenza prevalente, la responsabilità che si viene a configurare in capo al proprietario e per cui egli risponde dei danni causati dal proprio animale ha natura di responsabilità oggettiva.
La regola generale della responsabilità oggettiva del proprietario è tuttavia mitigata dall’eventuale sussistenza del c.d. caso fortuito. In altre parole, il proprietario al fine di andare esente da responsabilità dovrà provare, non già la sola assenza di colpa, bensì l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e pertanto autonomamente idoneo ad interrompere il nesso causale.
Conseguentemente qualora il proprietario non fosse in grado di fornire la rigorosa prova circa la sussistenza di un fattore/evento esterno e imprevedibile, sarà inevitabilmente esposto a dover far fronte in sede civile all’eventuale domanda risarcitoria che la vittima potrebbe avanzare nei suoi confronti per il risarcimento del danno causato dall’animale.
Alla luce di quanto sopra, è bene domandarsi se vi siano strumenti per i proprietari degli animali per tutelarsi, per lo meno in sede civile, dai rischi economici connessi al fatto di questi, ulteriori rispetto all’uso di precauzioni e strumenti di controllo e sicurezza (museruola, guinzaglio, ecc.) del proprio animale.
Ebbene, fino al 2009 esisteva una sorta di black list di razze di animali considerate pericolose, o più precisamente dall’aggressività non controllata, che obbligava i loro proprietari a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi.
Oggi, invero, l’assicurazione sugli animali domestici non è più obbligatoria, ma lo diventa nel caso in cui i Servizi Veterinari delle ASL rilevino un rischio comportamentale dell’animale.
In ogni caso, anche nei casi in cui non vi è l’obbligatorietà della stipulazione di una polizza, il proprietario, ben può liberamente decidere di sottoscrivere una protezione assicurativa che, chiaramente, lo terrà al riparo da eventuali i rischi economici connessi alla presentazione di situazioni non prevedibili come, ad esempio, nel caso in cui il cane azzanni un passante, provocandogli danni od anche nel caso in cui il cane, magari molestato da bambini, morda uno di essi.
La persona che dovesse subire un’aggressione comportante un danno da parte di un cane od altro animale, dovrà quindi rivolgere le proprie richieste risarcitorie esclusivamente al proprietario dell’animale che ne risponderà personalmente oppure, nel caso sia adeguatamente assicurato per tale rischio, tramite la propria assicurazione.
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