I diritti dei passeggeri del trasporto aereo

di Edoardo Maria Commodo

Come da buona tradizione, in questi giorni la maggior parte degli italiani si sta dirigendo verso quelle destinazioni meticolosamente selezionate per trascorrere le proprie meritate, seppur sempre troppo brevi, vacanze.

Il periodo estivo è quindi certamente tra quelli in cui gli aeroporti raggiungono picchi di affluenza, presi d’assalto anche dai viaggiatori meno assidui.

Più persone, più voli e più tratte, spesso, determinano un’inevitabile conseguenza: maggiori disservizi.

A chi non è capitato di ascoltare un amico o conoscente lamentarsi per un lunghissimo ritardo prima di imbarcarsi sul volo di rientro? Chi non conosce almeno una persona alla quale sia stato cancellato il volo, a poche ore o addirittura minuti dal decollo, avvisato con una freddissima e-mail della compagnia aerea low cost di turno? Chi non ha il terrore di non rivedere mai più il proprio bagaglio, diligentemente consegnato al check in, ma purtroppo imbarcato nella stiva dell’aereo sbagliato? È troppo spesso queste traversie le abbiamo vissute in prima persona!

Insomma, situazioni come quelle sopra sommariamente descritte in realtà sono all’ordine del giorno eppure sono ancora rari i casi in cui il passeggero faccia valere i suoi diritti.

La principale delle motivazioni per questa “inerzia” è senza dubbio l’inconsapevolezza.

Non tutti infatti sono al corrente dell’esistenza di una norma specifica che, da circa vent’anni, tutela i passeggeri europei.

Il Regolamento UE 261 del 2004 afferma infatti con estrema chiarezza ed in modo definitivo come, la cancellazione del volo od i ritardi prolungati, siano causa di gravi disagi per i passeggeri, obbligando quindi le compagnie aeree a risarcirli.

Nello specifico, la norma in esame istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il sistema di compensazione ivi previsto rappresenta non solo una tutela di base per i passeggeri del trasporto aereo, ma altresì svolge – o quanto meno dovrebbe – la fondamentale funzione di incentivare le compagnie aeree a evitare ritardi e cancellazioni.

Il regolamento UE specifica altresì che genere di assistenza ed informazione la compagnia debba garantire in tali ipotesi e le modalità con cui il passeggero possa annullare o cambiare la propria prenotazione

L’aspetto più interessante, comprensibilmente, rimane quello risarcitorio, che è poi ciò che sta a cuore dopo aver visto rovinata una vacanza o un viaggio di lavoro.

Come anticipato in realtà, tecnicamente la norma non prevede l’applicazione di un vero e proprio meccanismo risarcitorio ma, bensì, compensativo. In caso di cancellazione del volo infatti, i passeggeri interessati potranno richiedere al vettore una compensazione pecuniaria variabile a seconda della tratta percorsa, in particolare:

  • Tratte brevi (fino a 1500 chilometri) il passeggero potrà richiedere € 250;
  • Tratte medie (fino a 3500 chilometri) compensazione per € 400;
  • Tratte lunghe (oltre 3500 chilometri): compensazione per € 600.

Gli importi di cui sopra potranno altresì maggiorarsi delle spese necessariamente sostenute a causa della cancellazione o ritardo, come il pernottamento, i costi dei pasti nell’attesa e gli spostamenti se il passeggero fosse costretto a cambiare aeroporto, di partenza od arrivo. Onere del viaggiatore in questi casi resta la necessità di provare tali ulteriori spese sostenute trattenendo ed esibendo gli scontrini e fatture al momento della proposizione della domanda.

Si chiude qui questa sintetica nota dedicata all’informazione del viaggiatore e, sperando che rimanga una piacevole lettura di cui non si debba fare uso, auguro a tutti buone vacanze.

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