Il 15 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 123/2023, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa ed alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, meglio noto come “Decreto Caivano”.
Il provvedimento, composto da 16 articoli suddivisi in 4 capi, fa infatti seguito ai tristi episodi di violenza avvenuti da parte di alcuni minorenni ai danni di due piccolissime cuginette nell’ormai noto Comune in provincia di Napoli e, oltre a prevedere apposite disposizioni a sostegno di quel luogo, interviene appunto in ambito minorile sia sotto l’aspetto rieducativo sia repressivo.
Ecco in sintesi le misure approvate.
– Interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano (capo I, art. 1 e 2)
Si prevede la nomina di un Commissario straordinario che avrà il compito di adottare, entro 15 giorni, d’intesa con il Comune di Caivano e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, un piano straordinario d’interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale. Il piano dovrà prevedere anche specifici interventi urgenti di ripristino del centro sportivo ex Delphinia, teatro degli episodi violenti di cui si è detto sopra.
Inoltre, con il decreto il Comune di Caivano viene autorizzato ad assumere 15 nuovi membri del corpo della polizia locale, al fine di garantire l’incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio.
– Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile (capo II, artt. 3 – 9)
Daspo urbano ai minori
L’applicabilità del cosiddetto “daspo urbano”, ovvero la disposizione con cui viene vietato l’accesso a particolari aree della città, viene estesa ai minorenni maggiori di 14 anni. In tal caso, il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.
Inoltre, è disposto che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, prima previsto solo per chi fosse stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe.
Anche in materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nel locali di pubblico trattenimento, il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il cd “daspo Willy” contro la movida violenta che ha fatto seguito ad un altro grave episodio di violenza avvenuto a Colleferro in provincia di Roma) può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.
Tale divieto potrà ora essere disposto da parte del Questore nei confronti di una platea più ampia: persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, persone condannate anche con sentenza non definitiva, persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere.
È inoltre aumentata la durata massima della misura che se prima prevedeva un minimo di 6 mesi ed un massimo di 2 anni, ora prevede una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni.
Infine, sono inasprite le pene per chi infrange i suddetti divieti, che passano da un massimo di 2 anni di reclusione e di 20.000 euro di multa ad un massimo di 3 anni di reclusione e di 24.000 euro di multa.
Foglio di via obbligatorio
Anche la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati viene aumentata di un anno, passando quindi a 4 anni, e la relativa sanzione in caso di violazione del provvedimento di allontanamento si inasprisce diventando penale.
Armi e stupefacenti
È stata intensificata la facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” e sono state inasprite le sanzioni relative a tale reato, in alcuni casi fino a raddoppiarle (passando da un massimo di 2 ad un massimo di 4 anni di reclusione).
La pena per il reato di spaccio di stupefacenti, inoltre, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di 4 ad un massimo di 5 anni.
Avviso orale e divieto cellulari
In contrasto al fenomeno della violenza giovanile e delle baby-gang, sono state anche modificate le norme di prevenzione personale dell’avviso orale. Tale misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con l’entrata in vigore del presente provvedimento, le disposizioni vengono estese anche ai minorenni maggiori di 14 anni.
Per questi ultimi, viene anche prevista anche la possibilità di divieto dell’utilizzo del cellulare. Il Questore potrà quindi proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.
Inoltre, se il minorenne viola le prescrizioni dell’avviso orale, può essergli imposta la sanzione penale prevista per i maggiorenni: carcere da 1 a 3 anni e multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.
Ammonimento minori tra 12 e 14 anni
È stata anche introdotta una nuova tipologia di ammonimento da parte del Questore, che viene esteso anche ai minorenni di età compresa tra i 12 ed i 14 anni che hanno commesso reati per i quali è prevista una pena non inferiore a 5 anni. Tali soggetti, in quanto non imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà inflitta una multa da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.
Reati commessi da minori
Si interviene anche sul processo penale a carico di imputati minorenni.
In particolare:
– viene ridotta da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali è consentito l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
– per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scende da 5 anni a 4;
– è abbassata da 9 a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
– è inoltre previsto che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minorenne maggiore di 14 anni possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti).
Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale
Il Decreto interviene anche sulle organizzazioni mafiose e criminali in cui i minorenni siano coinvolti, prevedendosi che la segnalazione da parte del PM al Procuratore per i minorenni del coinvolgimento di un minore in un’associazione a delinquere di stampo mafioso o per traffico di stupefacenti, non necessariamente come autore del reato, potrà dare avvio alle eventuali iniziative di competenza che potranno sfociare nella perdita della responsabilità genitoriale.
Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore.
Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.
Il provvedimento introduce anche la possibilità di avviare un percorso di rieducazione del minore. Il pm, nel caso di reati per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione o quella pecuniaria, notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, a condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione che preveda lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. In caso di esito positivo del percorso il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, mentre in caso di esito negativo rimette gli atti al PM per la prosecuzione del procedimento.
Sicurezza degli istituti penali per minorenni
Viene anche introdotta la possibilità che il direttore dell’istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento, dall’istituto minorile al carcere, nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente:
– compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti;
– con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;
– si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.
In caso di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile anche se il detenuto ha realizzato anche solo una delle condotte sopra descritte.
– Disposizioni in materia di offerta educativa (capo III, artt. 10 – 12)
Si rafforza l’offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggiore disagio educativo e si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico, introducendo una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione. Nell’ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l’ammonimento), viene prevista la pena fino a 2 anni di reclusione, mentre nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un 1 di reclusione.
Inoltre, i soggetti che violano l’obbligo perdono il diritto di percepire l’assegno di inclusione.
– Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale (capo IV, artt. 13 – 16)
Previsto l’obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura di tali servizi. Si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l’installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato. Si prevedono infine oneri informativi in capo ai produttori di dispositivi, i quali sono tenuti ad informare l’utenza circa la possibilità e l’importanza di installare tali applicazioni, che dovranno essere gratuite, e si introducono norme per favorire l’alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, anche con campagne informative.
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